
Direttore dei Lavori negli appalti privati o condominiali
Il Direttore dei Lavori è un professionista che esercita la sua prestazione d'opera intellettuale nei confronti del committente, come approfondito in questo articolo. Mentre nelle pratiche urbanistiche, ritengo che gli obblighi e responsabilità possano ricomprendersi in un mero controllo formale del cantiere, come approfondito in questo articolo, negli appalti privati l'accordo che il professionista sottoscrive con il committente è vincolante per le sue mansioni e responsabilità.
Responsabilità del Direttore dei Lavori negli appalti privati
La mansioni, e conseguentemente le responsabilità, del professionista incaricato della Direzione dei Lavori, nei confronti del committente, assumendo un obbligo professionale disciplinato da opportuna lettera d'incarico, variano a seconda della tipologia dell'opera in esecuzione.
Nella sfera privata o condominiale, l'incarico della Direzione dei Lavori dovrebbe (e non uso il condizionale a caso) seguire l'intero oggetto dell'appalto. Quindi il professionista incaricato supervisiona l'appaltatore nell'intera esecuzione delle opere in esecuzione, essendo responsabile del suo operato professionale su tutti i lavori in contratto. Al contrario, se nell'incarico professionale vengono escluse determinate fasi lavorative sulle quali eseguire la 'sorveglianza' dei lavori, a mio giudizio, il professionista è esonerato da responsabilità professionali. Esempio:
Professionista incaricato di eseguire una Direzione Lavori su una ristrutturazione, vengono elencate le fasi lavorative alle quali devo eseguire la 'sorveglianza' dei lavori escludendo l'esecuzione delle pitture. Il professionista non può essere ritenuto responsabile, anche in solido con l'appaltatore, per l'esecuzione in difformità rispetto la regola dell'arte e dal contratto di appalto.