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Nozione di parcheggio pertinenziale

Data: 22/2/12 | Vista: 254 volte

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45068 del 16 novembre 2011 della III Sezione penale, tramite un dettagliato e argomentato esame della giurisprudenza amministrativa e penale formatasi sull’attuazione delle procedure derogatorie per la realizzazione di parcheggi pertinenziali (previste dall’articolo 9 della legge 122/1989, c.d. «legge Tognoli»), dichiara illegittima la delibera n. 165 del 1997 del Consiglio comunale di Roma che, regolamentando l’applicazione della disposizione di legge, include il concetto di «prossimità» in quello di «pertinenzialità» in termini così estesi da rappresentare un ingiustificabile ampliamento dei margini fissati dalla giurisprudenza.

Nell'occasione la Corte ricorda come la necessità che venga salvaguardato in concreto il rapporto di pertinenzialità sia già ribadita dalla precedente sentenza n. 14940/2009, la quale (richiamando a sua volta la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 12739/2005) fissa il principio che il vincolo di pertinenza deve essere ritenuto non esistente per i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge n. 765 del 1967, ancorché costruiti dallo stesso proprietario dell'immobile; per cui occorre che venga sempre assicurata la «preventiva possibilità di identificazione, alla luce della documentazione depositata, degli immobili al cui asservimento potessero essere destinati i boxes in fase di realizzazione». Pertanto la Corte ritiene che la deliberazione comunale n. 165 del 1997, se non accompagnata da specifiche garanzie, comporti un definito snaturamento della volontà della legge Tognoli, in quanto fondata su una interpretazione estensiva dell'art. 9 della L. 122/1989, non consentita in presenza di una norma di carattere derogatorio.

L’ipotesi, alla base del regolamento comunale, di una relazione tra i parcheggi e una indistinta pluralità di soggetti che ricadono entro una vasta area di tessuto cittadino densamente edificato, presenta due caratteristiche non compatibili con le previsioni e la ratio della legge. In primo luogo, risulta trasformata la pertinenza tra parcheggi e specifici immobili in un rapporto che finisce per porre in relazione i parcheggi in modo indifferenziato con l'intera area servita. In secondo luogo, viene sovvertita l'impostazione della legge, che muove dall'esistenza di un accordo tra proprietari o titolari di immobili finalizzato alla realizzazione di parcheggi destinati a servire le proprietà (e in quanto tali non trasferibili disgiuntamente dalla proprietà stessa), e si darebbe corso a un intervento d'iniziativa di terzi, rivolto ad una pluralità di persone non individuate, sollecitandone l'interesse all'acquisto, con una impostazione tipica di una iniziativa speculativa, che si caratterizza per l'assunzione di rischio imprenditoriale e comporta l'eventualità che i parcheggi realizzati restino in tutto o in parte privi di destinazione. Più precisamente la Corte osserva che - in questa ultima ipotesi - il soggetto privato che intenda dare risposta all'esigenza di spazi destinati a parcheggio, rappresentata dalla collettività che grava su un'area cittadina, può avviare iniziative commerciali compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti e secondo l'ordinario regime del permesso di costruire, così sottoponendo l'opera ai controlli preventivi necessari anche in relazione alle dimensioni e all'impatto che questa riveste sul tessuto urbano.

Sulla base delle considerazioni espresse la Corte afferma il principio secondo cui «la realizzazione di parcheggi in forza del regime agevolato previsto dall'art. 9 della legge n. 122 del 1989 può avvenire ad opera di terzi e in aree anche non limitrofe a quelle ove insistono gli immobili a condizione che detti immobili siano individuati al momento di presentazione della d.i.a. così da assicurare in concreto l'esistenza di una relazione pertinenziale tra i parcheggi e le singole unità e da escludere che si versi in ipotesi di iniziativa speculativa, ipotesi soggetta all'ordinaria disciplina urbanistica ed edilizia».

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