Si è finalmente delineato il quadro delle novità normative che interessano i
liberi professionisti. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24
gennaio scorso, ed è entrato in vigore lo stesso giorno, il DL 1/2012 per la concorrenza, le
infrastrutture e la competitività.
Le
disposizioni, ricordiamo, riguardano le tariffe professionali, gli obblighi del
professionista, il tirocinio e i confidi.
Tuttavia, tra
la bozza circolata dopo il Consiglio dei Ministri del 20 gennaio e il testo del
decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ci sono
alcune
differenze.
Abrogazione tariffe
professionali
L’articolo 9
abroga le tariffe delle professioni regolamentate. Nei casi liquidazione
giudiziale però, il compenso del professionista è determinato in base a
parametri che saranno stabiliti con decreto del Ministero della
Giustizia.
Nel testo
pubblicato in Gazzetta è stato aggiunta la previsione che, con decreto del
Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia, saranno
fissati anche i parametri per oneri e contribuzioni
alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Si stabilisce
però che l’utilizzo di tali parametri nei contratti tra professionisti e clienti
rende nulla la clausola relativa alla determinazione del compenso, ai sensi
dell’articolo 36 del Codice del consumo (Dlgs 206 del 6 settembre
2005).
Obblighi del
professionista
Resta
confermato che il compenso per le
prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del
conferimento dell’incarico professionale e che il professionista deve rendere
noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento
alla conclusione dell’incarico, e deve indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività
professionale.
L’obbligo per
il professionista di comunicare al cliente la misura del compenso con un
preventivo
scritto diventa meno
stringente: nel testo pubblicato tale obbligo è stato subordinato alla richiesta
esplicita del cliente.
L’inosservanza
di queste norme costituisce illecito disciplinare.