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Professionisti, preventivo solo se richiesto

Data: 22/2/12 | Vista: 302 volte

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Si è finalmente delineato il quadro delle novità normative che interessano i liberi professionisti. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio scorso, ed è entrato in vigore lo stesso giorno, il DL 1/2012 per la concorrenza, le infrastrutture e la competitività.

Le disposizioni, ricordiamo, riguardano le tariffe professionali, gli obblighi del professionista, il tirocinio e i confidi.

Tuttavia, tra la bozza circolata dopo il Consiglio dei Ministri del 20 gennaio e il testo del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ci sono alcune differenze.

Abrogazione tariffe professionali

L’articolo 9 abroga le tariffe delle professioni regolamentate. Nei casi liquidazione giudiziale però, il compenso del professionista è determinato in base a parametri che saranno stabiliti con decreto del Ministero della Giustizia.

Nel testo pubblicato in Gazzetta è stato aggiunta la previsione che, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia, saranno fissati anche i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Si stabilisce però che l’utilizzo di tali parametri nei contratti tra professionisti e clienti rende nulla la clausola relativa alla determinazione del compenso, ai sensi dell’articolo 36 del Codice del consumo (Dlgs 206 del 6 settembre 2005).

Obblighi del professionista

Resta confermato che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale e che il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico, e deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

L’obbligo per il professionista di comunicare al cliente la misura del compenso con un preventivo scritto diventa meno stringente: nel testo pubblicato tale obbligo è stato subordinato alla richiesta esplicita del cliente.

L’inosservanza di queste norme costituisce illecito disciplinare.

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