La legge di Bilancio per il 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 3 serie n. 13, prevede all’art. 1 commi dal 219 al 224 l’introduzione del Bonus Facciate.
Cos’è il bonus facciate?
Il cosiddetto bonus facciate è detrazione fiscale del 90% dell’imposta lorda relativa alle spese sostenute per il solo anno 2020 (al momento!) per interventi sulle facciate degli edifici, comprendenti gli interventi di recupero e/o restauro dei prospetti dei fabbricati, compresi balconi, ornamenti e fregi.
Chi può accedere al bonus facciate?
L’art. 1 comma 219 della L. 160/2019 afferma che accedono alla detrazione fiscale tutti fabbricati ubicati nelle zone omogenee A e B del D.M. 1444/1968 che, nel comune di Roma (art. 101 NTA PRG), corrispondono a: Zona Omogenea A le componenti della Città Storica, salvo gli Ambiti di valorizzazione; Zona Omogenea B gli ambiti di valorizzazione della Città Storica, le componenti della Città Consolidata e le componenti della Città da Ristrutturare, esclusi gli ambiti per i programmi di recupero urbano ed i tessuti prevalentemente per attività. Ricadono, inoltre, nella zona omogenea B i Piani Particolareggiati delle zone “O del previgente PRG.
Quali interventi si possono portare in detrazione?
Vengono portati in detrazione al 90% gli interventi sulla facciata, ivi compresi balconi ed ornamenti (comma 221), che riguardano la pulitura della facciata o tinteggiatura esterna. Nel caso in cui si rendano necessarie lavorazioni sull’intonaco e le quantità ammalorata di questo superano il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’involucro edilizio, occorre rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica di cui al D.M. 26/06/2015.
Unica detrazione per il Bonus facciate?
E’ pacifico, stando alle dichiarazioni del Ministro Franceschini sul sole 24 ore, che la detrazione è cumulativa con le altre misure di risparmio energetico. Facendo un esempio: caso in cui l’intervento di risanamento della facciata interessi più del 10% della superficie dell’involucro dispersivo, rientrando di fatto nel rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, la detrazione fiscale sarà cumulabile tra il 65% per gli interventi di risparmio energetico e 90% per gli interventi di pittura dei prospetti.
Come si ottiene il Bonus facciate?
Al momento non ci sono indicazioni di dettaglio da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o Istituti di credito, sulle modalità operative per l’esecuzione dei cosiddetti “bonifici parlanti”. Per coloro che si trovano in situazione di lavori già avviate, per non sospendere ovviamente le lavorazioni, si consiglia di proseguire con il pagamento per la detrazione 50%, mentre dovrebbero restare invariate le procedure e pagamento per la detrazione fiscale al 65% sul risparmio energetico.