Valutazione impresa per lavori edili
” Dopo aver realizzato uno splendido progetto, redatto un ottimo capitolato, presentata l’autorizzazione urbanistica dei lavori … adesso chi farà i lavori? “
Appalto lavori edili, requisiti base!
Per operare nel settore edile ogni impresa o artigiano deve essere in possesso di una camera di commercio che riporti l’attività edile nelle sue competenze, unitamente al DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) con verifica delle posizione INPS, INAIL e Cassa Edile.
Sì, anche la cassa edile è obbligatoria, lo è per tutte le aziende che assumono personale con contratto collettivo nazionale del settore edile. Attenzione: non è obbligatoria l’iscrizione alla Cassa Edile per le aziende impiantistiche, che non svolgano comunque attività edilizia.
Valutazione requisiti tecnico professionali
(All. XVII del D.Lgs 81/2008 Testo Unico Sicurezza)
Il Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, all’allegato XVII, dispone una serie di documentazione che tutte le imprese devono custodire e mantenere costantemente aggiornata. Questa verifica documentale spetta al Responsabile dei Lavori che, salvo diversa nomina, negli appalti privati coincide con il committente dei lavori e negli appalti condominiali coincide con l’amministratore p.t.
La documentazione potrà essere autocertificata dall’appaltatore se i lavori in appalto non comportano rischi particolari (All. XI D.Lgs 81/2008) e di entità presunta è < 200 uomini/giorno. Al contrario la documentazione dovrà essere esibita integralmente e custodita in cantiere.
Lavori settoriali, abilitazioni attività specialistiche.
Abbiamo visto velocemente i documenti fondamentali per valutare un impresa per l’esecuzione di un appalto edile. Ma se nei lavori, magari di un appartamento, dobbiamo eseguire tutti i nuovi impianti?
In questo caso abbiamo due possibilità. La prima optare per un’impresa abilitata sia all’esecuzione delle opere edili, sia alle opere impiantistiche, riscontrando nella visura camerale sia le lettere di abilitazione (D.M. 37/08) che il responsabile tecnico. La seconda, optare per un’impresa abilitata all’esecuzione delle sole opere edili, che affidi in subappalto a ditte specialistiche ed abilitate l’esecuzione degli impianti.
Attenzione questa seconda scelta, benché potrebbe sembrare economicamente vantaggiosa, nasconde l’insidia della notifica preliminare del cantiere alla ASL ed ispettorato del lavoro competente territorialmente, con tutti gli adempimenti conseguenti per il committente.
Di seguito rendo disponibile l’elenco della documentazione, di cui all’All. XVII del D.Lgs 81/2008,
Direttore dei Lavori, conflitto di interessi
” Quante volte vi sarà capitato di sentirvi dire dall’appaltatore, magari per accaparrarsi il lavoro: Mettiamo a disposizione il nostro tecnico per tutti gli adempimenti burocratici compreso nel costo lavori! Mai cosa fu più sbagliata”
Conflitto di interesse, what is it?
Il conflitto di interessi è una condizione giuridica che si verifica quando viene affidata un’alta responsabilità decisionale ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in contrasto con l’imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno a causa degli interessi in causa (definizione Wikipedia).
Direttore dei Lavori ed Appaltatore, conflitto di interessi!
Abbiamo approfondito la figura del Direttore dei Lavori e le sue responsabilità , e proprio in merito a questi aspetti balza subito all’occhio, o almeno dovrebbe, il palese conflitto di interessi tra i due soggetti chiave dell’appalto. Mi capita molto spesso, nello svolgere attività di consulenza tecnica per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, di imbattermi in situazione incresciose ed anche imbarazzanti. Imprese che offrono gratuitamente l’assistenza tecnica di un professionista (scritto volutamente minuscolo, non condividendo questo loro modus operandi!), o imprese che inseriscono nella progettazione e direzione lavori i loro parenti.
Il Direttore dei Lavori deve essere figura indipendente dall’impresa, sia per la tipologia di incarico ricevuto dal committente, sia per poter operare in piena libertà intellettuale. Rispettando questo breve principio umano e secondariamente professionale, si evitano al professionista responsabilità solidale all’appaltatore per la mancata vigilanza e contestazione delle opere. Al committente diamo la certezza di una esecuzione a regola d’arte.
Basta pensare che negli appalti pubblici il primo riferimento al conflitto di interessi è stato fatto con il D.Lgs 50/2016 Codice degli Appalti, per l’appunto del 2016.
Deontologia professionale dei Geometri
Codice della Deontologia professionale dei Geometri, titolo II, sezione I, art. 6, riporta che il Geometra deve conformare la propria condotta professionale e di imparzialità, evitando ogni preconcetto di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari.
Personalmente, e soprattutto negli appalti di tipo condominiale, dove mi trovo quasi sempre a dare un supporto tecnico per la verifica documentale degli appaltatori, al momento della delibera assembleare per la scelta dell’appaltatore, sottoscrivo sempre una dichiarazione dove attesto di non avere rapporti con l’impresa scelta.
Figura professionale Direttore dei Lavori
Direttore dei Lavori
” Approfondimento sulla figura professionale del Direttore dei Lavori. Analizziamo la figura del Direttore dei Lavori, i suoi compiti e le sue responsabilità. Nella foto procedo alla verifica di esecuzione su un massetto. “
Chi è il Direttore dei Lavori?
Il Direttore dei Lavori è una figura mitologica, la leggenda narra che si aggiri nei cantieri senza essere mai visto e gli sfortunati che riuscivano a vederlo finivano intrappolati tra le opere in esecuzione …
Scherzi a parte, anche se ritengo ci sia poco da scherzare, Il Direttore dei Lavori (in breve D.L.) è la figura professionale, scelta dal Committente dei lavori, in base alle opere da eseguire per le competenze professionali del tecnico, quale suo fiduciario nel cantiere.
Il D.L. è un professionista regolarmente iscritto all’albo (art. 2231 c.c.) e svolge la propria attività di prestatore d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.) con esecuzione personale o con la possibilità di avvalersi di sostituti ed ausiliari sotto la propria responsabilità (art. 2232 c.c.).
I compiti del Direttore dei Lavori
Le mansioni della D.L., relativamente alle opere che il committente intende appaltare, sono relative al rispetto dei tempi di esecuzione, rispetto degli accordi contrattuali, rispetto dei materiali richiesti nella progettazione, la corretta esecuzione degli interventi secondo la regola dell’arte e la cura del buon padre di famiglia, la ricerca, l’analisi e le soluzioni alle criticità che potrebbero emergere nel corso dello svolgimento dell’opera.
Tutto questo avviene mediante sopralluoghi in cantiere, in media non meno di 2 passaggi settimanali, comunque variabili in eccesso e/o difetto in relazione alla tipologia di lavorazione in corso di esecuzione. Durante gli accessi saranno redatti verbali, a seconda delle necessità, anche per impartire richiami, correttivi o semplicemente per descrivere lo stato di avanzamento del cantiere.
Le responsabilità del Direttore dei Lavori
Abbiamo visto che la mansione del Direttore dei Lavori non riguarda l’esecuzione materiale dell’appalto, ma bensì il suo controllo sull’appalto eseguito, secondo quanto sottoscritto nel contratto di appalto tra committente ed appaltatore. Si configurano responsabilità in capo alla Direzione Lavori quando vengono meno le seguenti attività:
- attività di controllo per l’esecuzione delle opere
- verifiche sulle modalità di realizzazione dell’appalto
- conformità tecnica e amministrativa
La responsabilità del Direttore dei Lavori (art. 2226 del C.C.) si prescrive entro 8 giorni dalla scoperta, per la denunzia di difformità o vizi dell’opera da parte del committente. Decorso tale termine viene meno il diritto di rivalsa del committente, fermo restando che l’azione giuridica si prescrive entro un anno dalla consegna delle opere.
Direttore dei Lavori nelle pratiche urbanistiche
Analizziamo la figura del Direttore dei Lavori nelle pratiche urbanistiche, mansioni e responsabilità.
Direttore dei Lavori nelle pratiche urbanistiche, riferimento normativo
Il Direttore dei Lavori è un professionista che esercita la sua prestazione d’opera intellettuale nei confronti del committente, come approfondito in questo articolo. Nelle pratiche urbanistiche, a mio avviso, assume un ruolo ancor più importante, essendo allo stesso tempo un professionista esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 e 481 C.P.P.).
Facciamo una prima distinzione tra Direttore Lavori opere architettoniche, art. 29 TUEd, e Direttore Lavori delle opere strutturali, art. 73 TUEd,(Testo Unico Edilizia DPR 380/2001 e s.m.i.).
Direttore dei Lavori per le opere architettoniche
Testo Unico Edilizia, capo I, Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità, art. 29
Il Direttore dei Lavori, unitamente al committente ed il costruttore, è responsabile sul rispetto delle norme urbanistiche, sismiche e risparmio energetico, oltre il rispetto del titolo edilizio rilasciato. I soggetti sono responsabili in solido anche per il pagamento delle sanzioni pecuniarie e/o alle spese per la demolizione per le opere abusive, salvo che non venga dimostrata la propria responsabilità.
Il Direttore dei Lavori non viene ritenuto responsabile qualora nell’espletamento del suo incarico professionale, abbia prontamente contestato agli altri soggetti le violazioni eseguite, dandone informazione anche all’ufficio tecnico comunale. In alcuni casi per garantire l’incolumità del direttore dei lavori è necessario che lo stesso rinunzi all’incarico assunto.
Direttore dei Lavori per le opere strutturali
Testo Unico Edilizia, capo II, Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, art. 73
Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo, unitamente alla necessità di competenze altamente qualificate per l’esecuzione di una Direzione Lavori per opere strutturali, l’art. 73 del TUEd sanziona con ammenda il professionista che non custodisce in cantiere la documentazione tecnica progettuali, di cui all’art. 66 TUEd ed equipara la sanzione a colui che non trasmette entro 60 giorni dalla fine lavori la relazione a strutture ultimate, di cui all’art. 65 c. 6 TUEd.
Bonus Facciate 2020
La legge di Bilancio per il 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 3 serie n. 13, prevede all’art. 1 commi dal 219 al 224 l’introduzione del Bonus Facciate.
Cos’è il bonus facciate?
Il cosiddetto bonus facciate è detrazione fiscale del 90% dell’imposta lorda relativa alle spese sostenute per il solo anno 2020 (al momento!) per interventi sulle facciate degli edifici, comprendenti gli interventi di recupero e/o restauro dei prospetti dei fabbricati, compresi balconi, ornamenti e fregi.
Chi può accedere al bonus facciate?
L’art. 1 comma 219 della L. 160/2019 afferma che accedono alla detrazione fiscale tutti fabbricati ubicati nelle zone omogenee A e B del D.M. 1444/1968 che, nel comune di Roma (art. 101 NTA PRG), corrispondono a: Zona Omogenea A le componenti della Città Storica, salvo gli Ambiti di valorizzazione; Zona Omogenea B gli ambiti di valorizzazione della Città Storica, le componenti della Città Consolidata e le componenti della Città da Ristrutturare, esclusi gli ambiti per i programmi di recupero urbano ed i tessuti prevalentemente per attività. Ricadono, inoltre, nella zona omogenea B i Piani Particolareggiati delle zone “O del previgente PRG.
Quali interventi si possono portare in detrazione?
Vengono portati in detrazione al 90% gli interventi sulla facciata, ivi compresi balconi ed ornamenti (comma 221), che riguardano la pulitura della facciata o tinteggiatura esterna. Nel caso in cui si rendano necessarie lavorazioni sull’intonaco e le quantità ammalorata di questo superano il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’involucro edilizio, occorre rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica di cui al D.M. 26/06/2015.
Unica detrazione per il Bonus facciate?
E’ pacifico, stando alle dichiarazioni del Ministro Franceschini sul sole 24 ore, che la detrazione è cumulativa con le altre misure di risparmio energetico. Facendo un esempio: caso in cui l’intervento di risanamento della facciata interessi più del 10% della superficie dell’involucro dispersivo, rientrando di fatto nel rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, la detrazione fiscale sarà cumulabile tra il 65% per gli interventi di risparmio energetico e 90% per gli interventi di pittura dei prospetti.
Come si ottiene il Bonus facciate?
Al momento non ci sono indicazioni di dettaglio da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o Istituti di credito, sulle modalità operative per l’esecuzione dei cosiddetti “bonifici parlanti”. Per coloro che si trovano in situazione di lavori già avviate, per non sospendere ovviamente le lavorazioni, si consiglia di proseguire con il pagamento per la detrazione 50%, mentre dovrebbero restare invariate le procedure e pagamento per la detrazione fiscale al 65% sul risparmio energetico.