CILA Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
La CILA nasce nel 2010 con la Legge n. 73, prevedeva opere interne, come lo spostamento di porte o modifiche agli ambienti con demolizione e ricostruzione di tramezzature, con espressa esclusione di opere a carattere strutturale (tutt’ora eseguibili in SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività).
E’ una procedura edilizia di tipo comunicativo, a Roma attualmente si presenta tramite il SUET (Sportello Unico Edilizia Telematico), ed è una comunicazione che presenta il proprietario, o avente diritto, con allegato progetto e relazione tecnica a firma di un professionista che attesti la rispondenza del progetto agli strumenti urbanistici vigenti, nonché normativa sul risparmio energetico, normativa antisismica ed infine normativa di settore impiantistica.
Classificazione interventi realizzabili con la CILA
Nel corso degli anni, ben 8 dalla sua istituzione, la CILA ha arricchito gli interventi edilizi eseguibili. Ad oggi, con l’ultimo aggiornamento, con il D.Lgs n. 222/2016 con la CILA è possibile eseguire le opere di manutenzione straordinaria (art. 3 comma 1 lett. b e art. 6-bis del TUE), restauro e risanamento conservativo (art. 3 comma 1 lett. c e art. 6-bis TUE), comprende inoltre una serie di interventi classificati come residuali, ovvero quegli interventi non riconducibili agli art. 6, 10 e 22 del TUE; tutto in forma leggera, ovvero senza opere a carattere strutturale.
Oggi con la CILA, oltre l’esecuzione delle classiche opere interne, è possibile frazionare e fondere unità immobiliari, mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa destinazione rilevante, ripristinare la destinazione d’uso precedentemente legittimata, eseguire interventi di modifica delle finiture e dei materiali in ambienti esterni, etc …
Quanto costa presentare una CILA a Roma?
Per la presentazione della CILA, a Roma, il richiedente deve pagare 251,24 € per diritti di segreteria, mediante bonifico bancario o pagamenti on line sul portale, inoltre se le opere sono in corso di esecuzione è prevista una sanzione di 333,00 €, che diventano 1.000,00 € se le opere risultano concluse ed eseguite senza nessuna autorizzazione.
Se devi eseguire interventi edilizi che necessitano della CILA non esitare a contattarmi telefonicamente o tramite modulo contatti.
Ho messo a tua disposizione l’allegato file in pdf l’allegato A, sezione II Edilizia, del D.Lgs 222/2016, per la consultazione degli interventi in relazione al tipo di autorizzazione da richiedere.
Conformita’ urbanistica
Aggiornamento del 15/10/2020 a seguito della conversione nella L. 120/2020 del Decreto Semplificazioni: all’art. 9bis comma 1bis è stata introdotta la definizione di stato legittimo delle unità immobiliari.
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Conformità urbanistica, questa sconosciuta!
La conformità urbanistica è l’attestazione, resa da un professionista abilitato e competente in materia, di rispondenza tra i titoli urbanistici e lo stato attuale dell’immobile. La verifica viene svolta sia sotto il profilo urbanistico, sia sotto il profilo vincolistico che civilistico. Solitamente è anche accompagnata da una verifica di conformità catastale.
Chi necessita di una attestazione di conformità urbanistica?
Il servizio è rivolto principalmente a coloro che devono vendere o comprare casa, per estendersi anche ai singoli proprietari che vogliono verificare lo stato documentale della propria proprietà.
Richiede l’attestazione di conformità urbanistica al momento della compravendita mette al sicuro da spiacevoli conseguenze entrambe le parti coinvolte, sia compratore che venditore.
Sottoscrivere un impegno nel contratto di vendita della propria proprietà senza conoscere nel dettaglio le conseguenze della dichiarazione resa non è un’azione saggia.
Come si ottiene l’attestazione di conformità urbanistica?
Per ottenere l’attestazione di conformità urbanistica occorre rivolgersi ad un professionista abilitato, competente in materia, affinché su vostro incarico e delega possa reperire tutti i titoli edilizi rilasciati sul vostro immobile, analizzarli sotto il profilo urbanistico e verificarne la rispondenza con la conformazione attuale del vostro immobile.
In caso di esito positivo, l’attestazione prevederà la conformità urbanistica, mentre in caso di esito negativo verranno indicate procedure e costi di regolarizzazione o, nel caso peggiore, i costi del ripristino dell’intervento eseguito.
Compravendita immobiliare, 3 semplici consigli
Compravendita, 3 semplici controlli prima di avviare trattative
Purtroppo capita molto spesso che il cliente arriva dal professionista quando ormai il danno è stato fatto, riducendo di molto i margini di movimento e relativi costi per la regolarizzazione. Prima di sottoscrive un impegno formale per la vendita o l’acquisto di un immobile ti consiglio questi 3 semplici controlli da eseguire: verifica della conformità urbanistica, verifica della conformità catastale ed esistenza del certificato di agibilità.
Consiglio sempre di far visionare sia l’immobile, sia la documentazione ricevuta, ad un vostro professionista di fiducia, abilitato e competente in materia, affinché lui possa analizzare e controllare la documentazione e redigervi un’attestazione di conformità urbanistica per la vostra sicurezza nell’operazione immobiliare.
Conformità urbanistica
E’ l’attestazione di rispondenza ed esattezza tra i titoli edilizi e lo stato attuale dell’immobile, sia per grandezza, sia per distribuzione interna e prospettica. Un intervento eseguito senza autorizzazione urbanistica, magari anche difforme dalle norme urbanistiche, potrebbe rendere nulla la vostra compravendita.
Conformità catastale
Fermo restando il precedente paragrafo, ulteriore controllo è la verifica della rispondenza catastale, verificare che l’immobile sia censito in catasto, che i suoi dati censuari siano corretti e che la planimetria in banca dati sia conforme allo stato dei luoghi riscontrato nell’immobile. Attenzione se la situazione catastale risulta conforme e la situazione urbanistica difforme, questa non prevarica l’altra, occorre sempre la regolarizzazione urbanistica.
Esistenza del certificato di Agibilità
In ultimo, ma non per importanza, occorre verificare che per i titoli edilizi susseguiti nel tempo sia stato richiesto ed ottenuto il certificato di agibilità, ex abitabilità. Questa è la licenza d’uso per l’immobile, attesta i requisiti igenico sanitari, salubrità e prosciugatura dei muri, certificazioni impiantistiche, collaudo statico, etc .. questo è il documento conclusivo del vostro immobile.
Se stai comprando o vendendo casa, o semplicemente hai necessità di una consulenza sul tuo immobile, non esitare a contattarmi telefonicamente o tramite modulo contatti per una consulenza.
SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività
La SCIA viene istituita nel 2010 con la Legge n. 122, inizialmente prevedeva le sole opere di di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi minori pertinenziali, era in pratica nel mezzo tra la CILA ed il Permesso a Costruire (o DIA in alternativa al Permesso a Costruire) ed autorizzava interventi soprattutto a carattere strutturale.
E’ un titolo edilizio a tutti gli effetti ed è di tipo segnalativo, la presentazione avviene in forma cartacea presso l’ufficio tecnico del municipio di competenza e la domanda a firma del richiedente e corredata da relazione tecnica, elaborato grafico e prospetto vincoli a firma del professionista.
SCIA e SCIA in alternativa al Permesso di Costruire
Con l’entrata in vigore del Decreto SCIA2, n. 222/2016, la SCIA ha assunto un ruolo totalitario, la DIA ha cessato di esistere in ogni sua forma, cedendo il testimone alla SCIA in alternativa al Permesso a Costruire. Gli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo leggero sono rientrati nella CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) se privi di opere strutturali, in caso contrario restano in SCIA, insieme alla ristrutturazione edilizia leggera.
La SCIA in alternativa al Permesso a Costruire, conserva ancora i 30 giorni di pausa tra la presentazione e l’inizio dei lavori, e permette di eseguire opere più complesse rispetto alla manutenzione o restauro, parliamo di interventi di ristrutturazione edilizia, modifica dei prospetti, ampliamenti, cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, demolizione e ricostruzione ed in casi specifici, con pianificazione particolareggiata definita, è possibile anche realizzare una nuova costruzione.
Accertamento di conformità
Gli interventi rientranti nell’obbligo di presentazione della SCIA, eseguiti senza alcun titolo, purché conformi alla normativa in vigore al momento della realizzazione ed a quella di regolarizzazione, devono essere regolarizzati mediante accertamento di conformità. Art. 37 comma 4 del TUE per interventi in SCIA ed art. 36 del TUE per interventi in SCIA in alternativa al Permesso a costruire.
La presentazione della SCIA prevede il pagamento di 251,24 € per diritti di segreteria, diventano 501,24 € in caso di presentazione dell’accertamento di conformità oltre la sanzione amministrativa come da Delibera n. 44/2011 di Roma Capitale (variabile caso per caso). Per la presentazione della SCIA in alternativa al permesso a costruire è previsto il pagamento dei diritti di segreteria in misura variabile in funzione delle superficie, da un minimo di 401,24 € ad un massimo di 1.001,24 €. Anche in questo caso per la sanzione amministrativa si applica il contenuto della Delibera n. 44/2011.
Se devi eseguire interventi edilizi che necessitano della CILA non esitare a contattarmi telefonicamente o tramite modulo contatti
Ho messo a tua disposizione l’allegato file in pdf l’allegato A, sezione II Edilizia, del D.Lgs 222/2016, per la consultazione degli interventi in relazione al tipo di autorizzazione da richiedere.