Idoneità alloggiativa Roma
Idoneità Alloggiativa a Roma: Perché è Fondamentale e Il Ruolo del Geometra
Se stai affrontando una richiesta di permesso di soggiorno, un ricongiungimento familiare o semplicemente necessiti di un attestato che certifichi la conformità del tuo alloggio alle normative di sicurezza e igiene, avrai sicuramente sentito parlare di idoneità alloggiativa. Ma cos’è esattamente questo documento, e come può aiutarti un geometra qualificato a Roma? Scopriamolo insieme.
Cos’è l’Idoneità Alloggiativa?
L’idoneità alloggiativa è un documento che attesta che un immobile è idoneo ad ospitare persone, rispettando determinati requisiti di abitabilità, salubrità e sicurezza. A Roma, questa certificazione è fondamentale per diverse finalità legate a permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari e altri tipi di richieste amministrative che riguardano la residenza e l’alloggio.
Quando Serve l’Idoneità Alloggiativa?
L’idoneità alloggiativa è richiesta in vari contesti:
- Ricongiungimento Familiare: Se un cittadino straniero richiede il ricongiungimento con il proprio nucleo familiare in Italia, l’immobile dove i familiari andranno a risiedere deve essere conforme ai requisiti di idoneità alloggiativa.
- Permesso di Soggiorno: È necessaria anche per ottenere o rinnovare un permesso di soggiorno, soprattutto nel caso di richieste per lavoro subordinato o autonomo.
- Stato di Famiglia e Residenza: Per chi deve dimostrare di avere un’abitazione idonea alla registrazione della residenza, come nel caso di richieste per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Requisiti dell’Immobile per Ottenere l’Idoneità Alloggiativa
Per ottenere l’idoneità alloggiativa a Roma, l’immobile deve rispettare alcuni requisiti specifici previsti dalla normativa locale e nazionale:
- Superficie Minima: L’immobile deve avere una superficie minima per persona, ad esempio almeno 14 m² per la prima persona, e 10 m² per ciascuna persona aggiuntiva.
- Altezza Minima: L’altezza dei locali principali deve essere almeno 2,70 m, mentre per bagni, corridoi e ripostigli è sufficiente una minima di 2,40 m.
- Impianti Funzionanti: Gli impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento devono essere a norma e funzionanti.
- Illuminazione e Ventilazione Naturale: Ogni stanza principale deve essere dotata di una finestra o di un adeguato sistema di ventilazione a seconda della sua destinazione.
- Conformità Igienico-Sanitaria: Gli ambienti devono rispettare le norme igieniche previste per evitare la formazione di umidità, muffa o problemi legati alla salubrità.
Il Ruolo del Geometra nell’Idoneità Alloggiativa a Roma
Un geometra qualificato è un professionista fondamentale per l’ottenimento dell’idoneità alloggiativa. La dichiarazione del geometra è essenziale per attestare la conformità dell’immobile ai requisiti previsti dalla legge. Ma cosa fa esattamente un geometra durante il processo?
1. Verifica della Conformità dell’Immobile
Il geometra esegue un sopralluogo dell’immobile per verificare che l’abitazione soddisfi tutti i requisiti di superficie, altezza, impiantistica e igiene. Se necessario, effettua misurazioni precise e controlla le condizioni degli impianti e delle strutture.
2. Redazione della Relazione Tecnica
Una volta effettuata la verifica, il geometra redige una relazione tecnica asseverata che certifica che l’immobile rispetta tutte le normative previste. Questa relazione è accompagnata da una planimetria dettagliata dell’immobile, che indica la distribuzione degli spazi e delle superfici.
3. Sicurezza degli Impianti e Salubrità
Il geometra verifica che gli impianti di riscaldamento, elettricità e idraulici siano a norma e che non ci siano rischi per la salute dei residenti. La relazione attesta la sicurezza e la funzionalità degli impianti, indispensabili per l’approvazione della domanda.
4. Supporto durante la Presentazione della Domanda
Una volta completata la relazione, il geometra può assistere il cliente nella presentazione della domanda presso gli uffici competenti, come il Comune di Roma o la Prefettura, per ottenere l’idoneità alloggiativa.
Come Richiedere l’Idoneità Alloggiativa a Roma
- Sopralluogo e Redazione della Relazione Tecnica: Contatta un geometra qualificato a Roma per un sopralluogo.
- Presentazione della Domanda: Una volta redatta la relazione tecnica, la documentazione deve essere inviata tramite il portale online della Prefettura di Roma o presso l’ufficio competente.
- Ricezione del Certificato: Il certificato di idoneità alloggiativa viene generalmente rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Perché Affidarsi a un Geometra?
Affidarsi a un geometra esperto è essenziale per garantire che la richiesta di idoneità alloggiativa venga accettata senza problemi. Il geometra non solo garantisce la conformità dell’immobile alle normative vigenti, ma ti fornirà anche una consulenza professionale per assicurarti che tutti gli impianti e le strutture siano a norma.
Contattami per un Sopralluogo e la Redazione della Relazione Tecnica
Se hai bisogno di assistenza nella redazione dell’idoneità alloggiativa a Roma, contattami oggi stesso. Offro servizi professionali e rapidi per aiutarti a ottenere il certificato richiesto senza stress.
Stato legittimo unita’ immobiliare
Stato Legittimo: cos’è e perché è fondamentale per la regolarità urbanistica degli immobili
Il concetto di stato legittimo è stato introdotto con il decreto semplificazioni (L. 120/2020) ed è diventato un elemento fondamentale per la gestione urbanistica e legale degli immobili. Grazie all’articolo 9bis del DPR 380/2001, questa definizione aiuta i proprietari a ottenere un quadro chiaro della situazione urbanistica del proprio immobile, garantendo la sua conformità alle normative edilizie. In questo articolo, esploreremo cosa significa stato legittimo, come si differenzia dalla conformità urbanistica e quando è necessario richiedere il certificato di stato legittimo.
Cos’è lo stato legittimo?
Con la Legge 120/2020 (decreto semplificazioni), l’articolo 9bis del DPR 380/2001 ha introdotto il concetto di stato legittimo degli immobili. Questo stabilisce in modo chiaro come determinare la legittimità di un immobile, anche nel caso in cui non sia disponibile il progetto originale. In sostanza, lo stato legittimo certifica che l’edificio rispetta tutte le normative urbanistiche e edilizie, comprese le modifiche successive.
Differenze tra stato legittimo e conformità urbanistica
Spesso, i termini stato legittimo e conformità urbanistica vengono utilizzati come sinonimi, ma non sono la stessa cosa.
- Conformità urbanistica si riferisce alla corrispondenza tra il titolo edilizio originario e lo stato attuale dell’immobile, verificato durante una compravendita o una ristrutturazione. Un professionista abilitato rilascia un’attestazione di conformità, assicurando che l’immobile rispetti le autorizzazioni edilizie.
- Stato legittimo, invece, è un concetto più ampio. Si tratta della verifica della continuità dei titoli edilizi, dal primo titolo che ha autorizzato la costruzione fino all’ultima modifica. Questo significa che l’immobile deve essere in regola con tutte le normative edilizie susseguitesi nel tempo.
Certificato di stato legittimo e tolleranza costruttiva
Spesso, gli edifici non corrispondono perfettamente al progetto iniziale. Le piccole deviazioni nei parametri edilizi, come altezze, distacchi, cubature e superficie, sono abbastanza comuni. L’articolo 34bis del DPR 380/2001 chiarisce che non costituiscono violazioni edilizie piccole difformità che rientrano nel limite del 2% rispetto alle misure previste nel titolo edilizio.
Inoltre, per gli edifici non vincolati (secondo il D.Lgs 42/2004), sono previste tolleranze costruttive, che permettono lievi difformità senza che queste vengano considerate una violazione. Questo aspetto consente maggiore flessibilità nelle costruzioni e ristrutturazioni, senza compromettere la legittimità dell’immobile.
Chi ha bisogno del certificato di stato legittimo?
Il certificato di stato legittimo è fondamentale per chi desidera verificare la regolarità urbanistica del proprio immobile. È particolarmente utile in due casi principali:
- Compravendite immobiliari: Prima di acquistare un immobile, è essenziale verificare che sia conforme alle normative urbanistiche per evitare rischi legali e problematiche future.
- Interventi di ristrutturazione: Prima di avviare lavori edilizi su un immobile, è importante accertarsi che l’immobile rispetti le normative urbanistiche e edilizie.
La Legge Salva Casa e la regolarizzazione urbanistica
La Legge Salva Casa, introdotta nel decreto semplificazioni, ha chiarito ulteriormente che un immobile deve essere in piena regolarità urbanistica prima di ogni nuovo intervento edilizio. Il legislatore ha voluto eliminare ogni dubbio circa la necessità di avere una regolarità urbanistica prima di procedere con lavori di ristrutturazione o con l’acquisto di un immobile.
Perché lo Stato Legittimo è importante?
Lo stato legittimo è essenziale per garantire la legalità e la sicurezza delle transazioni immobiliari e degli interventi edilizi. Senza una verifica dello stato legittimo, potrebbero sorgere problematiche legali, come la difficoltà di ottenere permessi per lavori futuri o contestazioni durante una compravendita. Avere un immobile in stato legittimo significa che tutte le modifiche sono state fatte nel rispetto delle leggi e delle normative urbanistiche, proteggendo sia il proprietario che l’acquirente.
Conclusioni
Lo stato legittimo è un concetto fondamentale per chiunque desideri acquistare, vendere o ristrutturare un immobile. Grazie alla Legge 120/2020 e all’introduzione dell’articolo 9bis del DPR 380/2001, oggi è più facile verificare la regolarità di un edificio, assicurandosi che rispetti tutte le normative edilizie.
Per evitare rischi e problematiche legali future, è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti qualificati che possano garantire la conformità urbanistica dell’immobile e fornire il certificato di stato legittimo, fondamentale per una transazione o una ristrutturazione sicura.
Se stai acquistando un immobile o hai intenzione di ristrutturarlo, assicurati che sia in stato legittimo prima di procedere con qualsiasi intervento.
Il certificato di Agibilita’
” L’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato “
In passato veniva rilasciato sotto il nome di abitabilità, variato in certificato di agibilità con l’introduzione del DPR 380/2001 del 6 giugno 2001 (art. 24).
L’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.
Inizialmente veniva richiesta dal titolare dell’intervento, con l’ausilio di un professionista abilitato, e rilasciata dal Comune; a seguito del Decreto SCIA2 D.Lgs 222/2016 l’agibilità viene attestata dal professionista abilitato mediante Segnalazione Certificata di Agibilità.
Inoltre, dal 2014 con il Decreto Sblocca Italia, è possibile richiedere (ed attestare) l’agibilità parziale per la singola unità immobiliare, purché vengano verificati tutti i requisiti delle parti ed impianti comuni.
È obbligatorio anche l’aggiornamento, parziale e/o totale, dei certificati esistenti ai sensi dell’art. 24 c. 2 lett. C del TUEd al variare delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato (art. 24 c. 1 TUEd).
La documentazione obbligatoria per ottenere l’agibilità
Sia per richiedere una nuova attestazione di agibilità, sia per aggiornare un certificato esistente di agibilità, nelle condizioni di cui all’art. 24 comma 2 del DPR 380/2001, occorre disporre della documentazione tecnica a corredo della SCAg:
Gli impianti, di cui al DM 37/08
Parliamo sia di impianti privati che delle parti comuni. Il D.M. 37/2008, che sostituisce la precedente L.46/90, all’art. 1 comma 2 classifica gli impianti oggetto di Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) di cui all’art. 7 comma 1 del decreto.
Per i soli impianti privati, eseguiti dopo il 1990 e prima del 2008, può essere redatta la Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) di cui all’art. 7 comma 6 del decreto. Inoltre, per tutti gli impianti in opera prima del 1990 è possibile redigere una dichiarazione del proprietario con allegata verifica di un tecnico qualificato.
Sia le Di.Co. che le Di.Ri. devono essere corredate obbligatoriamente (art. 7 c.1) della relazione dei materiali impiegati, dello schema dell’impianto oltre ai requisiti tecnico professionali, ed essere depositate dall’installatore presso lo sportello unico di Roma Capitale, presso il Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di Roma Capitale.
Il risparmio energetico, D.M. Mi.Se. 26 giugno 2015
Dall’entrata in vigore del Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 26/06/2015 dove viene affrontata la riqualificazione energetica, questo aspetto non può essere assolutamente tralasciato essendo divenuto primario rispetto all’impianto originale del D.Lgs 192/05.
Ad oggi, ogni intervento conservativo sull’involucro, dalla sostituzione della singola finestra, per passare al rifacimento della copertura o al ripristino della facciata deve prevedere un adeguamento della prestazione energetica del fabbricato. Intervenire, anche limitatamente, in un appartamento, in uno stabile in condominio nel rifacimento dell’impianto di climatizzazione invernale (ma anche estivo), come il classico distacco dall’impianto di climatizzazione centralizzato, senza depositare presso il Dipartimento Infrastrutture di Roma Capitale copia della relazione ex L.10/91 con il progetto energetico allegato rappresenta una grave mancanza. Questo si applica anche alla sostituzione degli infissi (che può essere sostituita in via esclusiva dalla dichiarazione del costruttore), all’installazione della climatizzazione estiva o anche semplici interventi di manutenzione delle parti comuni (terrazzi e facciate). A completamento dei lavori è necessario produrre il certificato A.Q.E. che, previo deposito, dovrà essere allegato alla certificazione di Agibilità.
Il collaudo statico
Il collaudo statico riguarda tutte le strutture che hanno una funzione statica e nasce con la legge 1086/1971 e riguarda le sole strutture in cemento armato, normale e precompresso, e le strutture metalliche. Viene solitamente richiesto quando si è chiamati a certificare un’agibilità ex novo, sia parziale che totale.
L’amministrazione Capitolina richiede il certificato di collaudo con l’espressa e puntuale indicazione dell’avvenuta esecuzione delle prove semi-distruttive, per il controllo sulle strutture esistenti.
Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali, ed essendo le strutture “inaccessibili” a lavori conclusi, per la redazione di un collaudo statico veritiero vi è l’obbligo di eseguire le prove semi-distruttive per la campionatura della struttura e le verifiche di laboratorio del calcestruzzo e acciaio.
La salubrità ambienti
Questo è un argomento che molte volte viene trattato con superficialità, limitandosi alla verifica sull’esistenza di eventuali muffe e/o infiltrazioni negli ambienti indoor.
Le verifiche che andrebbero condotte prima di attestare una condizione fondamentale per l’agibilità, invece, riguardano anche la corretta e sufficiente ventilazione naturale degli ambienti, il tasso di umidità relativa nell’abitazione, il corretto funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, come anche il corretto collegamento della cappa della cucina alla canna fumaria condominiale.
Queste sono tutte cose, a loro volta “normate” sia nel regolamento edilizio, sia nel regolamento di igiene che, raramente vengono richieste nei colloqui con gli uffici tecnici municipali, però esistono e vengono asseverati dal professionista.
La conformità urbanistica
La conformità urbanistica è la verifica di rispondenza tra il progetto, allegato al titolo edilizio (licenza, concessione, permesso a costruire, etc …) e lo stato dei luoghi riscontrato al momento del sopralluogo. Nel corso degli anni è possibile che siano state effettuate delle modifiche nelle proprietà private, queste dovranno risultare da apposita autorizzazione urbanistica presentata presso il comune di appartenenza.
L’art. 9bis del DPR 380/2001 cd. Stato legittimo del fabbricato, dispone in maniera chiara ed inequivocabile, quali controlli deve effettuare il tecnico, anche nel caso in cui non sia disponibile il progetto, al fine di attestare la conformità urbanistica.
CILA Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
La CILA nasce nel 2010 con la Legge n. 73, prevedeva opere interne, come lo spostamento di porte o modifiche agli ambienti con demolizione e ricostruzione di tramezzature, con espressa esclusione di opere a carattere strutturale (tutt’ora eseguibili in SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività).
E’ una procedura edilizia di tipo comunicativo, a Roma attualmente si presenta tramite il SUET (Sportello Unico Edilizia Telematico), ed è una comunicazione che presenta il proprietario, o avente diritto, con allegato progetto e relazione tecnica a firma di un professionista che attesti la rispondenza del progetto agli strumenti urbanistici vigenti, nonché normativa sul risparmio energetico, normativa antisismica ed infine normativa di settore impiantistica.
Classificazione interventi realizzabili con la CILA
Nel corso degli anni, ben 8 dalla sua istituzione, la CILA ha arricchito gli interventi edilizi eseguibili. Ad oggi, con l’ultimo aggiornamento, con il D.Lgs n. 222/2016 con la CILA è possibile eseguire le opere di manutenzione straordinaria (art. 3 comma 1 lett. b e art. 6-bis del TUE), restauro e risanamento conservativo (art. 3 comma 1 lett. c e art. 6-bis TUE), comprende inoltre una serie di interventi classificati come residuali, ovvero quegli interventi non riconducibili agli art. 6, 10 e 22 del TUE; tutto in forma leggera, ovvero senza opere a carattere strutturale.
Oggi con la CILA, oltre l’esecuzione delle classiche opere interne, è possibile frazionare e fondere unità immobiliari, mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa destinazione rilevante, ripristinare la destinazione d’uso precedentemente legittimata, eseguire interventi di modifica delle finiture e dei materiali in ambienti esterni, etc …
Quanto costa presentare una CILA a Roma?
Per la presentazione della CILA, a Roma, il richiedente deve pagare 251,24 € per diritti di segreteria, mediante bonifico bancario o pagamenti on line sul portale, inoltre se le opere sono in corso di esecuzione è prevista una sanzione di 333,00 €, che diventano 1.000,00 € se le opere risultano concluse ed eseguite senza nessuna autorizzazione.
Se devi eseguire interventi edilizi che necessitano della CILA non esitare a contattarmi telefonicamente o tramite modulo contatti.
Ho messo a tua disposizione l’allegato file in pdf l’allegato A, sezione II Edilizia, del D.Lgs 222/2016, per la consultazione degli interventi in relazione al tipo di autorizzazione da richiedere.
Conformita’ urbanistica
Aggiornamento del 15/10/2020 a seguito della conversione nella L. 120/2020 del Decreto Semplificazioni: all’art. 9bis comma 1bis è stata introdotta la definizione di stato legittimo delle unità immobiliari.
QUI IL LINK AL NUOVO ARTICOLO DI APPROFONDIMENTO
Conformità urbanistica, questa sconosciuta!
La conformità urbanistica è l’attestazione, resa da un professionista abilitato e competente in materia, di rispondenza tra i titoli urbanistici e lo stato attuale dell’immobile. La verifica viene svolta sia sotto il profilo urbanistico, sia sotto il profilo vincolistico che civilistico. Solitamente è anche accompagnata da una verifica di conformità catastale.
Chi necessita di una attestazione di conformità urbanistica?
Il servizio è rivolto principalmente a coloro che devono vendere o comprare casa, per estendersi anche ai singoli proprietari che vogliono verificare lo stato documentale della propria proprietà.
Richiede l’attestazione di conformità urbanistica al momento della compravendita mette al sicuro da spiacevoli conseguenze entrambe le parti coinvolte, sia compratore che venditore.
Sottoscrivere un impegno nel contratto di vendita della propria proprietà senza conoscere nel dettaglio le conseguenze della dichiarazione resa non è un’azione saggia.
Come si ottiene l’attestazione di conformità urbanistica?
Per ottenere l’attestazione di conformità urbanistica occorre rivolgersi ad un professionista abilitato, competente in materia, affinché su vostro incarico e delega possa reperire tutti i titoli edilizi rilasciati sul vostro immobile, analizzarli sotto il profilo urbanistico e verificarne la rispondenza con la conformazione attuale del vostro immobile.
In caso di esito positivo, l’attestazione prevederà la conformità urbanistica, mentre in caso di esito negativo verranno indicate procedure e costi di regolarizzazione o, nel caso peggiore, i costi del ripristino dell’intervento eseguito.
Compravendita immobiliare, 3 semplici consigli
Compravendita, 3 semplici controlli prima di avviare trattative
Purtroppo capita molto spesso che il cliente arriva dal professionista quando ormai il danno è stato fatto, riducendo di molto i margini di movimento e relativi costi per la regolarizzazione. Prima di sottoscrive un impegno formale per la vendita o l’acquisto di un immobile ti consiglio questi 3 semplici controlli da eseguire: verifica della conformità urbanistica, verifica della conformità catastale ed esistenza del certificato di agibilità.
Consiglio sempre di far visionare sia l’immobile, sia la documentazione ricevuta, ad un vostro professionista di fiducia, abilitato e competente in materia, affinché lui possa analizzare e controllare la documentazione e redigervi un’attestazione di conformità urbanistica per la vostra sicurezza nell’operazione immobiliare.
Conformità urbanistica
E’ l’attestazione di rispondenza ed esattezza tra i titoli edilizi e lo stato attuale dell’immobile, sia per grandezza, sia per distribuzione interna e prospettica. Un intervento eseguito senza autorizzazione urbanistica, magari anche difforme dalle norme urbanistiche, potrebbe rendere nulla la vostra compravendita.
Conformità catastale
Fermo restando il precedente paragrafo, ulteriore controllo è la verifica della rispondenza catastale, verificare che l’immobile sia censito in catasto, che i suoi dati censuari siano corretti e che la planimetria in banca dati sia conforme allo stato dei luoghi riscontrato nell’immobile. Attenzione se la situazione catastale risulta conforme e la situazione urbanistica difforme, questa non prevarica l’altra, occorre sempre la regolarizzazione urbanistica.
Esistenza del certificato di Agibilità
In ultimo, ma non per importanza, occorre verificare che per i titoli edilizi susseguiti nel tempo sia stato richiesto ed ottenuto il certificato di agibilità, ex abitabilità. Questa è la licenza d’uso per l’immobile, attesta i requisiti igenico sanitari, salubrità e prosciugatura dei muri, certificazioni impiantistiche, collaudo statico, etc .. questo è il documento conclusivo del vostro immobile.
Se stai comprando o vendendo casa, o semplicemente hai necessità di una consulenza sul tuo immobile, non esitare a contattarmi telefonicamente o tramite modulo contatti per una consulenza.
SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività
La SCIA viene istituita nel 2010 con la Legge n. 122, inizialmente prevedeva le sole opere di di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi minori pertinenziali, era in pratica nel mezzo tra la CILA ed il Permesso a Costruire (o DIA in alternativa al Permesso a Costruire) ed autorizzava interventi soprattutto a carattere strutturale.
E’ un titolo edilizio a tutti gli effetti ed è di tipo segnalativo, la presentazione avviene in forma cartacea presso l’ufficio tecnico del municipio di competenza e la domanda a firma del richiedente e corredata da relazione tecnica, elaborato grafico e prospetto vincoli a firma del professionista.
SCIA e SCIA in alternativa al Permesso di Costruire
Con l’entrata in vigore del Decreto SCIA2, n. 222/2016, la SCIA ha assunto un ruolo totalitario, la DIA ha cessato di esistere in ogni sua forma, cedendo il testimone alla SCIA in alternativa al Permesso a Costruire. Gli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo leggero sono rientrati nella CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) se privi di opere strutturali, in caso contrario restano in SCIA, insieme alla ristrutturazione edilizia leggera.
La SCIA in alternativa al Permesso a Costruire, conserva ancora i 30 giorni di pausa tra la presentazione e l’inizio dei lavori, e permette di eseguire opere più complesse rispetto alla manutenzione o restauro, parliamo di interventi di ristrutturazione edilizia, modifica dei prospetti, ampliamenti, cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, demolizione e ricostruzione ed in casi specifici, con pianificazione particolareggiata definita, è possibile anche realizzare una nuova costruzione.
Accertamento di conformità
Gli interventi rientranti nell’obbligo di presentazione della SCIA, eseguiti senza alcun titolo, purché conformi alla normativa in vigore al momento della realizzazione ed a quella di regolarizzazione, devono essere regolarizzati mediante accertamento di conformità. Art. 37 comma 4 del TUE per interventi in SCIA ed art. 36 del TUE per interventi in SCIA in alternativa al Permesso a costruire.
La presentazione della SCIA prevede il pagamento di 251,24 € per diritti di segreteria, diventano 501,24 € in caso di presentazione dell’accertamento di conformità oltre la sanzione amministrativa come da Delibera n. 44/2011 di Roma Capitale (variabile caso per caso). Per la presentazione della SCIA in alternativa al permesso a costruire è previsto il pagamento dei diritti di segreteria in misura variabile in funzione delle superficie, da un minimo di 401,24 € ad un massimo di 1.001,24 €. Anche in questo caso per la sanzione amministrativa si applica il contenuto della Delibera n. 44/2011.
Se devi eseguire interventi edilizi che necessitano della CILA non esitare a contattarmi telefonicamente o tramite modulo contatti
Ho messo a tua disposizione l’allegato file in pdf l’allegato A, sezione II Edilizia, del D.Lgs 222/2016, per la consultazione degli interventi in relazione al tipo di autorizzazione da richiedere.