certificato di Agibilita’
” L’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato “
In passato veniva rilasciato sotto il nome di abitabilità, variato in certificato di agibilità con l’introduzione del DPR 380/2001 del 6 giugno 2001 (art. 24).
L’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.
Inizialmente veniva richiesta dal titolare dell’intervento, con l’ausilio di un professionista abilitato, e rilasciata dal Comune; a seguito del Decreto SCIA2 D.Lgs 222/2016 l’agibilità viene attestata dal professionista abilitato mediante Segnalazione Certificata di Agibilità.
Inoltre, dal 2014 con il Decreto Sblocca Italia, è possibile richiedere (ed attestare) l’agibilità parziale per la singola unità immobiliare, purché vengano verificati tutti i requisiti delle parti ed impianti comuni.
È obbligatorio anche l’aggiornamento, parziale e/o totale, dei certificati esistenti ai sensi dell’art. 24 c. 2 lett. C del TUEd al variare delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato (art. 24 c. 1 TUEd).
La documentazione obbligatoria per ottenere l’agibilità
Sia per richiedere una nuova attestazione di agibilità, sia per aggiornare un certificato esistente di agibilità, nelle condizioni di cui all’art. 24 comma 2 del DPR 380/2001, occorre disporre della documentazione tecnica a corredo della SCAg:
Gli impianti, di cui al DM 37/08
Parliamo sia di impianti privati che delle parti comuni. Il D.M. 37/2008, che sostituisce la precedente L.46/90, all’art. 1 comma 2 classifica gli impianti oggetto di Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) di cui all’art. 7 comma 1 del decreto.
Per i soli impianti privati, eseguiti dopo il 1990 e prima del 2008, può essere redatta la Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) di cui all’art. 7 comma 6 del decreto. Inoltre, per tutti gli impianti in opera prima del 1990 è possibile redigere una dichiarazione del proprietario con allegata verifica di un tecnico qualificato.
Sia le Di.Co. che le Di.Ri. devono essere corredate obbligatoriamente (art. 7 c.1) della relazione dei materiali impiegati, dello schema dell’impianto oltre ai requisiti tecnico professionali, ed essere depositate dall’installatore presso lo sportello unico di Roma Capitale, presso il Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di Roma Capitale.
Il risparmio energetico, D.M. Mi.Se. 26 giugno 2015
Dall’entrata in vigore del Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 26/06/2015 dove viene affrontata la riqualificazione energetica, questo aspetto non può essere assolutamente tralasciato essendo divenuto primario rispetto all’impianto originale del D.Lgs 192/05.
Ad oggi, ogni intervento conservativo sull’involucro, dalla sostituzione della singola finestra, per passare al rifacimento della copertura o al ripristino della facciata deve prevedere un adeguamento della prestazione energetica del fabbricato. Intervenire, anche limitatamente, in un appartamento, in uno stabile in condominio nel rifacimento dell’impianto di climatizzazione invernale (ma anche estivo), come il classico distacco dall’impianto di climatizzazione centralizzato, senza depositare presso il Dipartimento Infrastrutture di Roma Capitale copia della relazione ex L.10/91 con il progetto energetico allegato rappresenta una grave mancanza. Questo si applica anche alla sostituzione degli infissi (che può essere sostituita in via esclusiva dalla dichiarazione del costruttore), all’installazione della climatizzazione estiva o anche semplici interventi di manutenzione delle parti comuni (terrazzi e facciate). A completamento dei lavori è necessario produrre il certificato A.Q.E. che, previo deposito, dovrà essere allegato alla certificazione di Agibilità.
Il collaudo statico
Il collaudo statico riguarda tutte le strutture che hanno una funzione statica e nasce con la legge 1086/1971 e riguarda le sole strutture in cemento armato, normale e precompresso, e le strutture metalliche. Viene solitamente richiesto quando si è chiamati a certificare un’agibilità ex novo, sia parziale che totale.
L’amministrazione Capitolina richiede il certificato di collaudo con l’espressa e puntuale indicazione dell’avvenuta esecuzione delle prove semi-distruttive, per il controllo sulle strutture esistenti.
Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali, ed essendo le strutture “inaccessibili” a lavori conclusi, per la redazione di un collaudo statico veritiero vi è l’obbligo di eseguire le prove semi-distruttive per la campionatura della struttura e le verifiche di laboratorio del calcestruzzo e acciaio.
La salubrità ambienti
Questo è un argomento che molte volte viene trattato con superficialità, limitandosi alla verifica sull’esistenza di eventuali muffe e/o infiltrazioni negli ambienti indoor.
Le verifiche che andrebbero condotte prima di attestare una condizione fondamentale per l’agibilità, invece, riguardano anche la corretta e sufficiente ventilazione naturale degli ambienti, il tasso di umidità relativa nell’abitazione, il corretto funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, come anche il corretto collegamento della cappa della cucina alla canna fumaria condominiale.
Queste sono tutte cose, a loro volta “normate” sia nel regolamento edilizio, sia nel regolamento di igiene che, raramente vengono richieste nei colloqui con gli uffici tecnici municipali, però esistono e vengono asseverati dal professionista.
La conformità urbanistica
La conformità urbanistica è la verifica di rispondenza tra il progetto, allegato al titolo edilizio (licenza, concessione, permesso a costruire, etc …) e lo stato dei luoghi riscontrato al momento del sopralluogo. Nel corso degli anni è possibile che siano state effettuate delle modifiche nelle proprietà private, queste dovranno risultare da apposita autorizzazione urbanistica presentata presso il comune di appartenenza.
L’art. 9bis del DPR 380/2001 cd. Stato legittimo del fabbricato, dispone in maniera chiara ed inequivocabile, quali controlli deve effettuare il tecnico, anche nel caso in cui non sia disponibile il progetto, al fine di attestare la conformità urbanistica.