Condono postumo per immobili in asta: guida all’art. 40 comma 6 L. 47/1985
Condono postumo per immobili all’asta: cosa prevede l’art. 40, comma 6 della Legge 47/85
Acquistare un immobile all’asta può rivelarsi un’opportunità vantaggiosa, ma è fondamentale conoscere le implicazioni legate alla regolarità edilizia. Spesso questi beni presentano difformità o abusi edilizi, e in molti casi la situazione può essere sanata grazie al cosiddetto condono postumo, previsto dall’art. 40, comma 6 della Legge 47/1985.
Cos’è il condono postumo per immobili in asta
L’art. 40, comma 6 della L. 47/1985 introduce una deroga importante:
“Nella ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV […] e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro 120 giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile, purché le ragioni di credito siano anteriori all’entrata in vigore della presente legge.”
In parole semplici, chi acquista un immobile all’asta può presentare la domanda di condono anche dopo il trasferimento di proprietà, purché siano rispettate alcune condizioni.
Quando è possibile richiedere il condono postumo
Il condono postumo è applicabile se:
– L’immobile è oggetto di trasferimento tramite asta giudiziaria o procedura esecutiva;
– Le opere abusive risultano sanabili ai sensi del Capo IV della Legge 47/85 (ossia in base alle norme sui condoni edilizi);
– Le ragioni del creditore procedente (es. banca o altro soggetto esecutante) sono anteriori al 31 marzo 2003 (ultimo condono edilizio);
– La domanda di condono viene presentata entro 120 giorni dall’atto di trasferimento (decreto di trasferimento del giudice).
Perché è importante la verifica tecnica prima dell’acquisto
Prima di partecipare a un’asta è fondamentale affidarsi a un tecnico qualificato per:
– Verificare la sanabilità delle difformità edilizie;
– Ricostruire lo stato legittimo dell’immobile;
– Stimare tempi e costi per una eventuale pratica di condono postumo.
Un’approfondita relazione tecnica preliminare aiuta ad acquistare con maggiore consapevolezza, riducendo rischi e imprevisti futuri.
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– Studio di fattibilità della sanatoria;
– Redazione e presentazione della domanda di condono postumo;
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