” Dopo aver realizzato uno splendido progetto, redatto un ottimo capitolato, presentata l’autorizzazione urbanistica dei lavori … adesso chi farà i lavori? “
Appalto lavori edili, requisiti base!
Per operare nel settore edile ogni impresa o artigiano deve essere in possesso di una camera di commercio che riporti l’attività edile nelle sue competenze, unitamente al DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) con verifica delle posizione INPS, INAIL e Cassa Edile.
Sì, anche la cassa edile è obbligatoria, lo è per tutte le aziende che assumono personale con contratto collettivo nazionale del settore edile. Attenzione: non è obbligatoria l’iscrizione alla Cassa Edile per le aziende impiantistiche, che non svolgano comunque attività edilizia.
Valutazione requisiti tecnico professionali
(All. XVII del D.Lgs 81/2008 Testo Unico Sicurezza)
Il Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, all’allegato XVII, dispone una serie di documentazione che tutte le imprese devono custodire e mantenere costantemente aggiornata. Questa verifica documentale spetta al Responsabile dei Lavori che, salvo diversa nomina, negli appalti privati coincide con il committente dei lavori e negli appalti condominiali coincide con l’amministratore p.t.
La documentazione potrà essere autocertificata dall’appaltatore se i lavori in appalto non comportano rischi particolari (All. XI D.Lgs 81/2008) e di entità presunta è < 200 uomini/giorno. Al contrario la documentazione dovrà essere esibita integralmente e custodita in cantiere.
Lavori settoriali, abilitazioni attività specialistiche.
Abbiamo visto velocemente i documenti fondamentali per valutare un impresa per l’esecuzione di un appalto edile. Ma se nei lavori, magari di un appartamento, dobbiamo eseguire tutti i nuovi impianti?
In questo caso abbiamo due possibilità. La prima optare per un’impresa abilitata sia all’esecuzione delle opere edili, sia alle opere impiantistiche, riscontrando nella visura camerale sia le lettere di abilitazione (D.M. 37/08) che il responsabile tecnico. La seconda, optare per un’impresa abilitata all’esecuzione delle sole opere edili, che affidi in subappalto a ditte specialistiche ed abilitate l’esecuzione degli impianti.
Attenzione questa seconda scelta, benché potrebbe sembrare economicamente vantaggiosa, nasconde l’insidia della notifica preliminare del cantiere alla ASL ed ispettorato del lavoro competente territorialmente, con tutti gli adempimenti conseguenti per il committente.
Di seguito rendo disponibile l’elenco della documentazione, di cui all’All. XVII del D.Lgs 81/2008,