La SCIA viene istituita nel 2010 con la Legge n. 122, inizialmente prevedeva le sole opere di di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi minori pertinenziali, era in pratica nel mezzo tra la CILA ed il Permesso a Costruire (o DIA in alternativa al Permesso a Costruire) ed autorizzava interventi soprattutto a carattere strutturale.
E’ un titolo edilizio a tutti gli effetti ed è di tipo segnalativo, la presentazione avviene in forma cartacea presso l’ufficio tecnico del municipio di competenza e la domanda a firma del richiedente e corredata da relazione tecnica, elaborato grafico e prospetto vincoli a firma del professionista.
SCIA e SCIA in alternativa al Permesso di Costruire
Con l’entrata in vigore del Decreto SCIA2, n. 222/2016, la SCIA ha assunto un ruolo totalitario, la DIA ha cessato di esistere in ogni sua forma, cedendo il testimone alla SCIA in alternativa al Permesso a Costruire. Gli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo leggero sono rientrati nella CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) se privi di opere strutturali, in caso contrario restano in SCIA, insieme alla ristrutturazione edilizia leggera.
La SCIA in alternativa al Permesso a Costruire, conserva ancora i 30 giorni di pausa tra la presentazione e l’inizio dei lavori, e permette di eseguire opere più complesse rispetto alla manutenzione o restauro, parliamo di interventi di ristrutturazione edilizia, modifica dei prospetti, ampliamenti, cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, demolizione e ricostruzione ed in casi specifici, con pianificazione particolareggiata definita, è possibile anche realizzare una nuova costruzione.
Accertamento di conformità
Gli interventi rientranti nell’obbligo di presentazione della SCIA, eseguiti senza alcun titolo, purché conformi alla normativa in vigore al momento della realizzazione ed a quella di regolarizzazione, devono essere regolarizzati mediante accertamento di conformità. Art. 37 comma 4 del TUE per interventi in SCIA ed art. 36 del TUE per interventi in SCIA in alternativa al Permesso a costruire.
La presentazione della SCIA prevede il pagamento di 251,24 € per diritti di segreteria, diventano 501,24 € in caso di presentazione dell’accertamento di conformità oltre la sanzione amministrativa come da Delibera n. 44/2011 di Roma Capitale (variabile caso per caso). Per la presentazione della SCIA in alternativa al permesso a costruire è previsto il pagamento dei diritti di segreteria in misura variabile in funzione delle superficie, da un minimo di 401,24 € ad un massimo di 1.001,24 €. Anche in questo caso per la sanzione amministrativa si applica il contenuto della Delibera n. 44/2011.
Se devi eseguire interventi edilizi che necessitano della CILA non esitare a contattarmi telefonicamente o tramite modulo contatti
Ho messo a tua disposizione l’allegato file in pdf l’allegato A, sezione II Edilizia, del D.Lgs 222/2016, per la consultazione degli interventi in relazione al tipo di autorizzazione da richiedere.