Analizziamo la figura del Direttore dei Lavori nelle pratiche urbanistiche, mansioni e responsabilità.
Direttore dei Lavori nelle pratiche urbanistiche, riferimento normativo
Il Direttore dei Lavori è un professionista che esercita la sua prestazione d’opera intellettuale nei confronti del committente, come approfondito in questo articolo. Nelle pratiche urbanistiche, a mio avviso, assume un ruolo ancor più importante, essendo allo stesso tempo un professionista esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 e 481 C.P.P.).
Facciamo una prima distinzione tra Direttore Lavori opere architettoniche, art. 29 TUEd, e Direttore Lavori delle opere strutturali, art. 73 TUEd,(Testo Unico Edilizia DPR 380/2001 e s.m.i.).
Direttore dei Lavori per le opere architettoniche
Testo Unico Edilizia, capo I, Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità, art. 29
Il Direttore dei Lavori, unitamente al committente ed il costruttore, è responsabile sul rispetto delle norme urbanistiche, sismiche e risparmio energetico, oltre il rispetto del titolo edilizio rilasciato. I soggetti sono responsabili in solido anche per il pagamento delle sanzioni pecuniarie e/o alle spese per la demolizione per le opere abusive, salvo che non venga dimostrata la propria responsabilità.
Il Direttore dei Lavori non viene ritenuto responsabile qualora nell’espletamento del suo incarico professionale, abbia prontamente contestato agli altri soggetti le violazioni eseguite, dandone informazione anche all’ufficio tecnico comunale. In alcuni casi per garantire l’incolumità del direttore dei lavori è necessario che lo stesso rinunzi all’incarico assunto.
Direttore dei Lavori per le opere strutturali
Testo Unico Edilizia, capo II, Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, art. 73
Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo, unitamente alla necessità di competenze altamente qualificate per l’esecuzione di una Direzione Lavori per opere strutturali, l’art. 73 del TUEd sanziona con ammenda il professionista che non custodisce in cantiere la documentazione tecnica progettuali, di cui all’art. 66 TUEd ed equipara la sanzione a colui che non trasmette entro 60 giorni dalla fine lavori la relazione a strutture ultimate, di cui all’art. 65 c. 6 TUEd.